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Cittadinanza italiana
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Grazie all’esperienza personale acquisita durante gli anni di lavoro in Italia, curo personalmente l’intero iter della pratica di cittadinanza, offrendo un’assistenza completa che va dalla compilazione della domanda e l’invio telematico, al reperimento dei certificati richiesti fino alla presentazione dei documenti originali presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello “ius sanguinis”, per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91.
CASI DI CONCESSIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA:
Cittadinanza per residenza legale ininterrotta in Italia
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:
- Cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea residenti da 10 anni
- Cittadini di Paesi dell’Unione Europea residenti da 4 anni
- Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): residenti da 5 anni dopo il riconoscimento del relativo status
- Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni
- Originari dell’Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni
- Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi all’adozione)
- Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore)
- Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 5 anni.
Documentazione da produrre per istanze per residenza:
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia).
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
- MODELLO 730/CUD per gli ultimi 3 anni
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 200 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. – CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza – contributo di cui all’art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94”
- Una marca da bollo da 16 euro.
La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia.
Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella certificazione estera di nascita non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare discordanze.
I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l’originale al momento della presentazione dell’istanza in modo che l’ufficio possa prenderne visione.
Cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91., se:
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, devono essere trascorsi 2 anni dalla data del giuramento del coniuge (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- è stato residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, ed attualmente risiede legalmente in Italia (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
IMPORTANTE : dal momento della presentazione e fino all’adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o separazione personale dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio; in particolare è necessario che sussista la coabitazione dei coniugi (stesso stato di famiglia).
Il costo del servizio di presentazione della richiesta di cittadinanza è di 100 euro (il costo non include gli eventuali certificati richiesti).
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